LO STATUTO

DELLA

PRIMA ASSOCIAZIONE ITALIANA

COSTRUTTORI DI ARCHI TRADIZIONALI

 

 

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. 01

E' costituita  l'Associazione denominata "A.I.C.A.T. “Prima Associazione Italiana costruttori di Archi Tradizionali"

Art. 02

La sede sociale dell'Associazione è presso la residenza di Valerio Russo,Via San Lorenzo n° 4, CAP 42013, Salvaterra (RE).

Art.03

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

 

SCOPI STATUARI

Art. 04

L'associazione,  apolitica e con l'assenza di ogni finalità di lucro, ha come scopo la valorizzazione della professionalità dei soci nel campo della costruzione artigianale di archi da tiro.

L'Associazione intende diffondere la conoscenza dei prodotti artigianali realizzati secondo "la regola dell'arte" attraverso la promozione di conferenze, dibattiti, mostre, manifestazioni, momenti di studio e di incontro e quant' altro utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti , anche in modo indiretto , avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali.

L'eventuale saldo di gestione, quantificato a consuntivo, sarà' destinato al miglior conseguimento degli scopi sociali. 

Art. 05

Per il conseguimento degli scopi sociali l' "A.I.C.A.T" può collaborare con enti pubblici e privati, organi di stampa specializzata e non, aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori. Per migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà' svolgere qualsiasi attività' connessa all'oggetto sociale

 

I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 06

Possono essere soci dell’A.I.C.A.T. tutte le persone fisiche maggiorenni titolari di un attività di costruzione artigianale/artistica di archi da tiro con le seguenti caratteristiche:

01 - Provata e documentata esperienza pluriennale  nella costruzione di Archi tradizionali moderni e Archi storici, esclusivamente con lavorazione a carattere artigianale. Nel caso di una parallela attività di costruzione di Archi, industriale o semi-industriale, si potrà aderire all'Associazione solo ed esclusivamente per quanto pertinente alla sola produzione artigianale.

02 - Provata affidabilità strutturale degli Archi prodotti, a garanzia di  una loro lunga vita tecnica e per la salvaguardia da eventuali infortuni causati per negligenza costruttiva durante la realizzazione.

03 - Prestazioni eccellenti  degli Archi, rilevabili strumentalmente, con estrema cura di tutte le parti dinamiche e quelle correlate al passaggio della freccia sull'Arco, sinonimo di conoscenza tecnica e balistica specifica.

04 - Finiture estetiche generali eccellenti con estrema attenzione ai particolari, a prescindere dal design o dal materiale utilizzato.

05 - Garanzia minima  di due anni sugli Archi prodotti.

06 - Archi accuratamente studiati per evidenziarne e garantire l’originalità a tutela dell'immagine personale e professionale del costruttore.

07- Aggiornamento costante  sull'evoluzione dei materiali costruttivi  a vantaggio delle prestazioni insieme alla sicurezza per una serena gestione dell’Arco in ogni sua applicazione.

08- L'impegno vincolante di mantenere  o migliorare la qualità generale degli Archi prodotti registrata al momento dell’adesione all'Associazione.

09- Serietà commerciale sulla gestione dei prezzi e durante le transazioni.

10 - Disponibilità nel supporto tecnico e nell'assistenza, ante e post vendita.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal consiglio direttivo, che potrà richiedere la dimostrazione della professionalità acquisita tramite documentazione storica che comprovi l’esperienza e  la presentazione degli archi oggetto della produzione del richiedente che saranno sottoposti  ad esame prove tecniche.

L’ammissione di nuovi soci può essere deliberata solo se il parere favorevole è espresso dai 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto.

Tutti i soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

 

Art.07

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.

Spettano ad essi anche il diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

 

Art. 08

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi.

Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini ed abilitazioni. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario.

Al socio possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Possono essere chiesti rimborsi spese, comprovati dai relativi documenti fiscali, sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di un qualsiasi evento inerente agli scopi sociali, ai soli soci che hanno preso parte all'evento stesso.

In caso di partecipazione a mostre e manifestazioni, l'Associazione potrà assicurare i soci partecipanti per la responsabilità civile verso terzi, se da essa ritenuto necessario, in collaborazione con gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse.

L'Associazione non si ritiene responsabile per infortuni dei soci nell'ambito delle manifestazioni stesse.

Sono esclusi da responsabilità anche i danni provocati dai soci a loro stessi o a terzi, al di fuori delle manifestazioni o mostre organizzate dall'Associazione.

 

Art. 09

L'Associazione non è responsabile né tantomeno perseguibile, sia civilmente che penalmente, per eventuali comportamenti scorretti di ogni singolo socio, sia che lo stesso stia svolgendo attività inerenti agli scopi sociali, sia che si trovi ad operare in qualsiasi altro ambito.

Ogni socio sarà unico responsabile dei propri manufatti che siano essi esposti al pubblico e/o ceduti a terzi.

 

Art.10

Il rapporto associativo si scioglie per decesso, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il recesso con dimissione volontaria diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione.

L'esclusione può essere disposta per un socio la cui condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e contrastante con le finalità statuarie, ma anche per azioni disonorevoli, dentro e fuori l'associazione. La radiazione deve essere deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. L'associato radiato non può essere più riammesso nell'associazione.
Contro tale provvedimento e' ammesso appello all'assemblea generale.

La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

 

ORGANI ASSOCIAZIONE

Art.11

Sono organi dell'Associazione:

Il Presidente

L'Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Le cariche associative sono gratuite

 

Art.12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto /dovere di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed in particolare:

approva il bilancio consuntivo, elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, approva la relazione annuale ed il bilancio, delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle, approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

-delibera sulle modifiche dello statuto

-delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente,o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto, e/o posta elettronica, da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese a maggioranza di voti.

L'assemblea straordinaria, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni devono essere ottenute con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, deve contare la presenza di tutti i soci fondatori e le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

 

Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque  membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio e convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno, o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare, fissando i limiti con l'atto di delega, parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, e ad uno o più consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri senza formalità.

E' ammessa anche la validità del voto anche per posta ordinaria e/o posta elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

In caso di parità nelle votazioni il voto del presidente vale doppio.

Non potranno essere ammessi nel Consiglio Direttivo persone appartenenti a Consigli Direttivi di altre associazioni similari.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti, ma nel frattempo i Consiglieri rimasti sostituiranno nei loro compiti i consiglieri mancanti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art.14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica tre anni.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

 

PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, COLLABORATORI

Art.15

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,dai contributi di enti ed associazioni,da lasciti e donazioni,dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione,dalle raccolte dei fondi.

 

Art.16

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

IL bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

 

Art. 17

L'associazione può  avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

 

CONTROVERSIE

Art.18

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati o gli associati e l'associazione che abbia oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo,ad eccezione di quelle per le quali e' obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero,dovrà essere risolta con un tentativo di composizione tramite conciliazione.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione come prevista nel presente articolo,entro 90 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno deferite da un unico arbitro nella persona del Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti organizzazioni di beneficenza  individuate dalla Assemblea. 

 

Art. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

 Salvaterra (RE) 31 Gennaio 2010